Segnatevi questa data: 27 settembre 2026. Da quel giorno l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/825 sarà operativa a tutti gli effetti. Quali effetti? Scopritelo qui sotto.

27 settembre 2026. Questo è il termine ultimo per l’applicazione delle direttive UE sul cosiddetto greenwashing.

Una normativa che per alcuni settori, come quelli in cui opera Facco, avrà effetti tutt’altro che secondari sulle confezioni e sulla comunicazione di molti prodotti.

Green Claims: di cosa stiamo parlando?

Detto in estrema sintesi, il provvedimento -pubblicato in GU a marzo 2026- prevede l’introduzione di un sistema sanzionatorio a carico delle imprese per condotte che saranno vietate in merito ad asserzioni ambientali false, ingannevoli ma anche semplicemente per asserzioni generiche, che verranno considerate pratiche commerciali scorrette.

La normativa prevede che sia considerata pratica commerciale scorretta l’uso di claim ambientali generici, tipo “prodotto ecologico/verde/sostenibile” salvo che il produttore possa dimostrare prestazioni eccellenti e riconosciute da autorità terze.

Qualche esempio:

  • un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione stabilita da autorità pubbliche, come le autocertificazioni
  • asserzioni ambientali generiche, come scrivere “ecologico” su un’etichetta, che non siano dimostrate in conformità al regolamento Ecolabel UE o a un sistema equivalente EN ISP 14024.
  • asserire che un prodotto ha un impatto neutro o ridotto, quando basato esclusivamente sulla compensazione delle emissioni

In pratica, a partire dal 27 settembre diventano potenzialmente illecite, se non adeguatamente dimostrate, espressioni quali:

  • ecologico
  • eco
  • green
  • rispettoso dell’ambiente
  • sostenibile
  • amico della natura
  • climate friendly
  • carbon neutral
  • impatto zero
  • emissioni compensate

La semplice presenza di tali diciture su una confezione o in comunicazione è più sufficiente a far scattare il rischio di sanzione, a meno che il produttore dimostri con evidenze oggettive la correttezza di ogni singola affermazione contestata.

Come autorevoli giuristi hanno fatto notare, il quadro normativo non indica quali siano gli standard obbligatori di misurazione, calcolo e verifica delle asserzioni ambientali. Non viene specificato come si dimostra che un’asserzione è vera, verificabile, aggiornata, non generica e rilevante. Ovvero: in un quadro di incertezza, indeterminazione e discrezionalità, l’unica scelta percorribile per le imprese è eliminare ogni singola scritta potenzialmente contestabile.

Quali sono le conseguenze immediate?

 La nuova normativa comporta una revisione profonda di:

  • etichette;
  • packaging;
  • cataloghi;
  • siti internet;
  • marketplace;
  • brochure;
  • materiale commerciale;
  • campagne pubblicitarie.

Pensando ai nostri prodotti più famosi, come gli accendifuoco Diavolina, questo significa che tutta la linea di quelli che comunemente chiamiamo “accendifuoco ecologici” non potrà più essere definita tale.

Un cambiamento radicale delle espressioni e delle abitudini della comunicazione, che ci impegneremo a spiegare nel modo più corretto e comprensibile ai nostri consumatori, che si ritroveranno sugli scaffali prodotti apparentemente differenti da quelli che sono abituati ad acquistare.

A partire da settembre, quindi, molti prodotti potrebbero presentarsi con un aspetto, un claim o addirittura un nome differente, seppur simile e in continuità con le precedenti versioni, in virtù dell’entrata in vigore della direttiva europea.

Nello specifico, anche le referenze della “Linea Verde Diavolina”, gli accendifuoco senza petrolio a base principalmente di oli vegetali, dovranno anch’esse allinearsi alle nuove disposizioni modificando o eliminando parte delle diciture presenti sulle confezioni.

Un po’ di storia: l’origine del termine “ecologico” per gli accendifuoco.

In merito ad ecologia, onestà e chiarezza dei messaggi dei nostri prodotti sul mercato, crediamo di aver dimostrato nel corso di vari decenni la più totale trasparenza della nostra azienda e l’impegno costante nel fornire ai consumatori soluzioni sempre più performanti e rispondenti alle esigenze del mercato.

Quelli che nella pratica comune del settore si definiscono comunemente come “accendifuoco ecologici” sono prodotti utilizzando fibre di legno.

Una definizione fino ad oggi utile anche al consumatore, oltre che alla forza vendita, per distinguere immediatamente i prodotti a base legno da quelli a base di cherosene o a base di oli vegetali.

Questa tipologia di accendifuoco fu introdotta in Italia proprio dal marchio Diavolina, quando la Facco negli anni ’70 volle proporre al mercato una soluzione alternativa ai classici cubetti bianchi, utilizzando una composizione a base di legno pressato.

La sensibilità ecologica chiaramente era differente rispetto ad oggi e si scelse di chiamarli “ecologici” in virtù della presenza di legno come ingrediente principale. Una denominazione che negli anni è diventata uno standard di settore.

Oggi le fibre di legno utilizzate per i nostri accendifuoco provengono da foreste certificate, il che non è sufficiente per poterli chiamare “ecologici” secondo le nuove normative, ma testimonia l’impegno costante dell’azienda per una riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti.

Quello che vogliamo sottolineare è che Facco ha sempre fatto della trasparenza e del rigore alcuni dei suoi tratti distintivi e che certamente non ha mai inteso, né involontariamente né tanto meno di proposito, presentare i propri prodotti con caratteristiche migliorative o non corrispondenti alla realtà.

The show must go on!

Prossimamente vi presenteremo gli aggiornamenti delle nuove confezioni e le nuove denominazioni dei prodotti interessati.

Inoltre, inizieremo un’attività di informazione rivolta al pubblico, attraverso i nostri siti internet e i canali social, per far conoscere ai consumatori le novità e le modifiche imposte dalle nuove disposizioni.

Stay tuned!